B i t u r b o C l u b I t a l i a
L e g i s l a z i o n e
Fac-simile Interpello
Alla AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL….
(indirizzo su: www.agenziaentrate.it)
(Per il Lazio Via dei Capranesi 60
ROMA)
Il sottoscritto sig. (generalità; luogo e
data di nascita; residenza; c. fiscale) in qualità di contribuente ed in
relazione alla tassa di possesso e/o circolazione degli automotoveicoli e per il
seguente caso personale espone:
PREMESSO
Che l’ art 63 comma 2) della Legge n. 342
del 21 novembre 2000 ha disposto l’ assoggettamento a particolari modalità di
tassazione la circolazione dei veicoli di età compresa tra i venti ed i trenta
anni;
Che il sottoscritto risulta appunto
proprietario di n. X autoveicolo/i in possesso di tali caratteristiche di
anzianità, come risulta dalle copie del/dei certificato/i di proprietà
allegato/i al presente atto sotto le lettere
A (e successive in caso di + veicoli) confermato, per l’anno di
costruzione, dal/dai certificato/i della casa costruttrice sub X (solo se
l’anno d’immatricolazione non coincide con quello di costruzione da cui
risulta l’ultraventennalità);
Che la predetta Legge n. 342\2000 al comma
3) del richiamato Art. 63 demanda all’ A.S.I. - Automotoclub Storico Italiano-
l’ individuazione degli autoveicoli soggetti alla predetta modalità di
tassazione, mediante emanazione di apposita “propria determinazione”;
Che l’ Agenzia delle Entrate-Direzione
Centrale Normativa e Contenzioso- si è pronunciata al riguardo con nota
n.81335\2001 del 1\6\2001 (allegato 1, nota ministeriale) nel senso indicato,
ribadendo la necessità ed opportunità della richiesta “determinazione”,
escludendo categoricamente l’obbligo associativo e di restauro;
CONSIDERATO
che ai sensi del disposto della Legge 27
luglio 2000 n. 212, e segnatamente degli artt. 5 (informazione del
contribuente), 6 (conoscenza degli atti e semplificazione), 7(chiarezza e
motivazione degli atti), l’ Amministrazione Finanziaria è soggetta all’
obbligo di rendere intelligibili ed
attuabili le norme impositive in materia fiscale, se necessario anche attraverso
l’ emanazione di norme di esecuzione di atti normativi vigenti, che non
necessitano di particolari chiarimenti ma solo del previsto completamento da
parte di soggetti terzi, come nel caso di specie;
- che la citata Legge n.342\2000 (art.63)
attribuisce all’ A.S.I.- Automotoclub Storico Italiano- la competenza sul
parere;
- che a tutt’ oggi risulta la
Pubblicazione solo via Internet da parte del Ministero Delle Finanze di una
lista di auto comprese tra i 20 ed i 30 anni di età rappresentante in modo
impreciso ed incompleto solo ed esclusivamente i veicoli dei soci ASI da questa
segnalati secondo la loro delibera del 20.04.01 senza che peraltro sia stato
predisposto dal Ministero un regolamento attuativo ovvero emanata una Circolare
esplicativa.
Che successivamente l’ASI con delibera
federale del 09.11.01 (allegato 2) annulla la precedente delibera del 20.04.01
riconoscendo per l’anno 2001 i benefici di cui in parola a tutte
indistintamente le auto costruite entro il 31.12.1981 sempreché corrispondenti
al “regolamento tecnico nazionale”, condizione
necessaria per il rilascio dell’”attestato d’iscrizione”.
Che a precisa richiesta di altro
contribuente l’ASI risponde con nota del 27.02.02 (allegato 3) confermando
quale attuale e valida a tutti gli effetti di “determinazione” richiesta ex
comma 3) Art. 63 legge 342/2000 la delibera assunta il 09.11.01 chiarendo,
tra l’altro, la non necessità d’iscrizione presso la suddetta Associazione
demandando al non associato il compito di richiedere all’Amministrazione
Finanziaria la relativa procedura
d’esenzione,
Che l’ASI con delibera del 26gennaio 2002
(allegato 4) conferma definitivamente l’estensione del beneficio di cui in
premessa indistintamente a tutti i veicoli costruiti al 31.12.1982 purché in
possesso dei requisiti del proprio regolamento tecnico nazione e conseguente
rilascio dello “attestato d’iscrizione” venendo così a concretizzare
oltre che la richiesta determinazione anche il suo aggiornamento annuale ex
comma 3 Art. 63 legge 342/2000; aggiornamento che verrà reiterato per il futuro
con le medesime modalità.
Che infine la Direzione Regionale delle
Entrate del Lazio per analogo caso confermava l’interpretazione data
dall’interpellante ritenendo le auto di sua proprietà esentabili ai sensi
dell’Art. 63 comma 2) legge 342/2000 (allegato 5)
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Il sottoscritto come in epigrafe
identificato, non essendo associato ASI, ritenendo
che sussistano dubbi interpretativi per
la procedura di identificazione dei cespiti imponibili di cui in premessa, a
norma dell’ art. 63 comma 2) della Legge n.342\2000, per i quali, tenuta
presente la determinazione dell’ente ASI ed il suo aggiornamento annuale per
delibera federale, può prospettarsi la seguente istruzione:
1)
Esenzione dalla tassa di
possesso ed assoggettamento alla tassa forfetaria di circolazione, pari ad Euro
XX,YY per la Regione XXXX, in caso di uso sulla pubblica via nonché al
pagamento della IPT forfettaria in misura di LIT XXXXX (€ XX,YY) per i
trasferimenti di proprietà di tutti i veicoli al compimento del ventesimo anno
dalla loro costruzione indipendentemente dalla loro corrispondenza al
“regolamento tecnico nazionale” dell’ASI ovvero anche in assenza
dell’attestato d’iscrizione peraltro riconosciuto dall’ASI stessa
superfluo e comunque solo “ad probationem”. Tanto nel rispetto della
richiamata nota ministeriale di cui all’allegato 1) che esclude
categoricamente qualsiasi obbligo associativo o di restauro. Per tale ipotesi
deve precisarsi che la delibera ASI del 09.11.01, depurata dell’obbligo
associativo, peraltro escluso dalla stessa ASI con nota in allegato 3), deve
ritenersi a tutt’oggi l’unica e valida “determinazione” richiesta ai
sensi del comma 3) dell’ART 63 della legge 342/2000 come precisato dalla
stessa ASI. Determinazione peraltro convalidata dall’aggiornamento annuale
derivante dalla delibera del 26 gennaio 2002.
A maggior precisazione di quanto in ipotesi
1) deve assumersi che il riconoscimento dei benefici fiscali subordinati
all’obbligo associativo all’ASI ovvero a qualsivoglia corrispondenza ad un
regolamento tecnico di un Ente privato che ne ha la gestione e che per il
rilascio dell’attestato pone quale conditio sine qua non l’iscrizione
all’associazione stessa oltre ché condizioni espressamente non previste dalla
Legge 342/2000 ART. 63, concetto ribadito dalla nota Ministeriale del giugno
2001, costituirebbe anche violazione dei principi Costituzionali venendosi di
fatto a creare disparità di trattamento per situazioni uguali (auto
ultraventennali iscritte e non). Quanto sopra considerato che per il futuro
l’ASI intenderà attenersi alla delibera del 09.11.01 che, già rinnovata con
ulteriore delibera del 26.01.02 per l’anno 2002, deve a tutti gli effetti
intendersi come la richiesta ed unica valida “determinazione” di cui al
comma 3) Art. 63 Legge 342/2000. Nelle procedure operative infine la stessa ASI
definisce l’attestato d’iscrizione come “non necessario ai fini dell’ART
63 legge 342/2000” ma poi lo identifica come “prova del diritto
all’esenzione”. Prova che di fatto scompare nella successiva comunicazione
di cui sub allegato 3) in cui viene ribadita l’attualità e validità ai sensi
del comma 3) Art. 63 legge 342/2000 quale richiesta “determinazione” a cui
l’Ente delegato (ASI) intende attenersi anche per il futuro escludendo inoltre
l’obbligo associativo.
Tutto ciò premesso ed in merito alla
questione controversa come dianzi descritta, ai sensi dell’ART.11 della Legge
212/2000 e DM26 Aprile 2001, il sottoscritto richiede a Codesta Amministrazione
di indicare, nei modi e nei termini prescritti, il proprio parere circa la
soluzione interpretativa ritenuta conforme alla Legge.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.
11 comma 2) della legge 212/2000 il sottoscritto comunica che la soluzione da
lui ritenuta corretta è quella indicata al punto 1) DELLA PRESENTE
ISTANZA D’INTERPELLO. CIÒ IN BASE ANCHE ALLE NOTE ESPLICATIVE DELLO STESSO
PUNTO 1)
L’indicata soluzione permette infatti di
evitare qualsiasi arbitraria discriminazione tra veicoli iscritti e non, nel
pieno rispetto della Legge 342/2000 e dei principi Costituzionali. Fatto
peraltro esplicitamente ammesso dallo stesso ASI, Ente tecnico delegato ai sensi
del già richiamato comma 3) Art. 63 legge 342/2000 con la delibera del
09.11.2001.
Quanto sopra anche alla luce della recente
interpretazione data per analogo caso dalla Direzione Regionale delle Entrate
Lazio
Il presente Interpello si compone di n. X
pagine + XY pagine di allegati
Luogo e data
In
fede: nome e cognome
(firma leggibile)
Allegati:
A)
Certificato di proprietà veicolo MARCA, MODELLO, TARGA, TELAIO
(da
ripetere per ogni veicolo in più con progressione alfabetica o numerica)
B) Certificato della casa costruttrice per
la ultraventennalità (necessario solo se dal certificato di proprietà risulti
una data più recente come in esempio per veicoli importati in Italia
tra il 1983 ed il 2000, dove sui libretti NON era annotato l’anno di
costruzione ma solo quello di prima immatricolazione italiana)
1) Nota dell’Agenzia delle
Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso- n.81335\2001 del 1\6\2001
(pagine 5)
2) Delibera federale ASI del 09.11.01 e
procedure operative; commento (pagine 7)
3) Comunicazione ASI del 27.02.02
4) delibera Asi del 26.01.02
5) Risposta ad analogo interpello della
Direzione regionale Entrate Lazio (pagine 2)
Il presente atto d’interpello si compone di n. X pagine più n. Y allegati
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