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     B i t u r b o    C l u b    I t a l i a    

L e g i s l a z i o n e

Fac-simile Interpello

Alla AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DEL….
(indirizzo su: 
www.agenziaentrate.it)
(Per il Lazio Via dei Capranesi 60
ROMA)

Il sottoscritto sig. (generalità; luogo e data di nascita; residenza; c. fiscale) in qualità di contribuente ed in relazione alla tassa di possesso e/o circolazione degli automotoveicoli e per il seguente caso personale espone:

PREMESSO

Che l’ art 63 comma 2) della Legge n. 342 del 21 novembre 2000 ha disposto l’ assoggettamento a particolari modalità di tassazione la circolazione dei veicoli di età compresa tra i venti ed i trenta anni;

Che il sottoscritto risulta appunto proprietario di n. X autoveicolo/i in possesso di tali caratteristiche di anzianità, come risulta dalle copie del/dei certificato/i di proprietà allegato/i al presente atto sotto le lettere  A (e successive in caso di + veicoli) confermato, per l’anno di costruzione, dal/dai certificato/i della casa costruttrice sub X (solo se l’anno d’immatricolazione non coincide con quello di costruzione da cui risulta l’ultraventennalità);

Che la predetta Legge n. 342\2000 al comma 3) del richiamato Art. 63 demanda all’ A.S.I. - Automotoclub Storico Italiano-  l’ individuazione degli autoveicoli soggetti alla predetta modalità di tassazione, mediante emanazione di apposita “propria determinazione”;

Che l’ Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso- si è pronunciata al riguardo con nota n.81335\2001 del 1\6\2001 (allegato 1, nota ministeriale) nel senso indicato, ribadendo la necessità ed opportunità della richiesta “determinazione”, escludendo categoricamente l’obbligo associativo e di restauro;

CONSIDERATO

che ai sensi del disposto della Legge 27 luglio 2000 n. 212, e segnatamente degli artt. 5 (informazione del contribuente), 6 (conoscenza degli atti e semplificazione), 7(chiarezza e motivazione degli atti), l’ Amministrazione Finanziaria è soggetta all’ obbligo  di rendere intelligibili ed attuabili le norme impositive in materia fiscale, se necessario anche attraverso l’ emanazione di norme di esecuzione di atti normativi vigenti, che non necessitano di particolari chiarimenti ma solo del previsto completamento da parte di soggetti terzi, come nel caso di specie;

- che la citata Legge n.342\2000 (art.63) attribuisce all’ A.S.I.- Automotoclub Storico Italiano- la competenza sul parere;

- che a tutt’ oggi risulta la Pubblicazione solo via Internet da parte del Ministero Delle Finanze di una lista di auto comprese tra i 20 ed i 30 anni di età rappresentante in modo impreciso ed incompleto solo ed esclusivamente i veicoli dei soci ASI da questa segnalati secondo la loro delibera del 20.04.01 senza che peraltro sia stato predisposto dal Ministero un regolamento attuativo ovvero emanata una Circolare esplicativa.

Che successivamente l’ASI con delibera federale del 09.11.01 (allegato 2) annulla la precedente delibera del 20.04.01 riconoscendo per l’anno 2001 i benefici di cui in parola a tutte indistintamente le auto costruite entro il 31.12.1981 sempreché corrispondenti al “regolamento tecnico nazionale”, condizione  necessaria per il rilascio dell’”attestato d’iscrizione”.

Che a precisa richiesta di altro contribuente l’ASI risponde con nota del 27.02.02 (allegato 3) confermando quale attuale e valida a tutti gli effetti di “determinazione” richiesta ex comma 3) Art. 63 legge 342/2000 la delibera assunta il 09.11.01 chiarendo, tra l’altro, la non necessità d’iscrizione presso la suddetta Associazione demandando al non associato il compito di richiedere all’Amministrazione Finanziaria  la relativa procedura d’esenzione,

Che l’ASI con delibera del 26gennaio 2002 (allegato 4) conferma definitivamente l’estensione del beneficio di cui in premessa indistintamente a tutti i veicoli costruiti al 31.12.1982 purché in possesso dei requisiti del proprio regolamento tecnico nazione e conseguente rilascio dello “attestato d’iscrizione” venendo così a concretizzare oltre che la richiesta determinazione anche il suo aggiornamento annuale ex comma 3 Art. 63 legge 342/2000; aggiornamento che verrà reiterato per il futuro con le medesime modalità.

Che infine la Direzione Regionale delle Entrate del Lazio per analogo caso confermava l’interpretazione data dall’interpellante ritenendo le auto di sua proprietà esentabili ai sensi dell’Art. 63 comma 2) legge 342/2000 (allegato 5)

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

Il sottoscritto come in epigrafe identificato, non essendo associato ASI,  ritenendo che sussistano dubbi interpretativi  per la procedura di identificazione dei cespiti imponibili di cui in premessa, a norma dell’ art. 63 comma 2) della Legge n.342\2000, per i quali, tenuta presente la determinazione dell’ente ASI ed il suo aggiornamento annuale per delibera federale, può prospettarsi la seguente istruzione:

1) Esenzione dalla tassa di possesso ed assoggettamento alla tassa forfetaria di circolazione, pari ad Euro XX,YY per la Regione XXXX, in caso di uso sulla pubblica via nonché al pagamento della IPT forfettaria in misura di LIT XXXXX (€ XX,YY) per i trasferimenti di proprietà di tutti i veicoli al compimento del ventesimo anno dalla loro costruzione indipendentemente dalla loro corrispondenza al “regolamento tecnico nazionale” dell’ASI ovvero anche in assenza dell’attestato d’iscrizione peraltro riconosciuto dall’ASI stessa superfluo e comunque solo “ad probationem”. Tanto nel rispetto della richiamata nota ministeriale di cui all’allegato 1) che esclude categoricamente qualsiasi obbligo associativo o di restauro. Per tale ipotesi deve precisarsi che la delibera ASI del 09.11.01, depurata dell’obbligo associativo, peraltro escluso dalla stessa ASI con nota in allegato 3), deve ritenersi a tutt’oggi l’unica e valida “determinazione” richiesta ai sensi del comma 3) dell’ART 63 della legge 342/2000 come precisato dalla stessa ASI. Determinazione peraltro convalidata dall’aggiornamento annuale derivante dalla delibera del 26 gennaio 2002.

A maggior precisazione di quanto in ipotesi 1) deve assumersi che il riconoscimento dei benefici fiscali subordinati all’obbligo associativo all’ASI ovvero a qualsivoglia corrispondenza ad un regolamento tecnico di un Ente privato che ne ha la gestione e che per il rilascio dell’attestato pone quale conditio sine qua non l’iscrizione all’associazione stessa oltre ché condizioni espressamente non previste dalla Legge 342/2000 ART. 63, concetto ribadito dalla nota Ministeriale del giugno 2001, costituirebbe anche violazione dei principi Costituzionali venendosi di fatto a creare disparità di trattamento per situazioni uguali (auto ultraventennali iscritte e non). Quanto sopra considerato che per il futuro l’ASI intenderà attenersi alla delibera del 09.11.01 che, già rinnovata con ulteriore delibera del 26.01.02 per l’anno 2002, deve a tutti gli effetti intendersi come la richiesta ed unica valida “determinazione” di cui al comma 3) Art. 63 Legge 342/2000. Nelle procedure operative infine la stessa ASI definisce l’attestato d’iscrizione come “non necessario ai fini dell’ART 63 legge 342/2000” ma poi lo identifica come “prova del diritto all’esenzione”. Prova che di fatto scompare nella successiva comunicazione di cui sub allegato 3) in cui viene ribadita l’attualità e validità ai sensi del comma 3) Art. 63 legge 342/2000 quale richiesta “determinazione” a cui l’Ente delegato (ASI) intende attenersi anche per il futuro escludendo inoltre l’obbligo associativo.

Tutto ciò premesso ed in merito alla questione controversa come dianzi descritta, ai sensi dell’ART.11 della Legge 212/2000 e DM26 Aprile 2001, il sottoscritto richiede a Codesta Amministrazione di indicare, nei modi e nei termini prescritti, il proprio parere circa la soluzione interpretativa ritenuta conforme alla Legge.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 11 comma 2) della legge 212/2000 il sottoscritto comunica che la soluzione da lui ritenuta corretta è quella indicata al punto 1) DELLA PRESENTE ISTANZA D’INTERPELLO. CIÒ IN BASE ANCHE ALLE NOTE ESPLICATIVE DELLO STESSO PUNTO 1)

L’indicata soluzione permette infatti di evitare qualsiasi arbitraria discriminazione tra veicoli iscritti e non, nel pieno rispetto della Legge 342/2000 e dei principi Costituzionali. Fatto peraltro esplicitamente ammesso dallo stesso ASI, Ente tecnico delegato ai sensi del già richiamato comma 3) Art. 63 legge 342/2000 con la delibera del 09.11.2001.

Quanto sopra anche alla luce della recente interpretazione data per analogo caso dalla Direzione Regionale delle Entrate Lazio

Il presente Interpello si compone di n. X pagine + XY pagine di allegati

Luogo e data                                                                In fede: nome e cognome

                                                                                               (firma leggibile)

Allegati:

A)    Certificato di proprietà veicolo MARCA, MODELLO, TARGA, TELAIO

 (da ripetere per ogni veicolo in più con progressione alfabetica o numerica)

B) Certificato della casa costruttrice per la ultraventennalità (necessario solo se dal certificato di proprietà risulti una data più recente come in esempio per veicoli importati in Italia  tra il 1983 ed il 2000, dove sui libretti NON era annotato l’anno di costruzione ma solo quello di prima immatricolazione italiana)

1) Nota dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale Normativa e Contenzioso- n.81335\2001 del 1\6\2001 (pagine 5)

2) Delibera federale ASI del 09.11.01 e procedure operative; commento (pagine 7)

 

3) Comunicazione ASI del 27.02.02

4) delibera Asi del 26.01.02

5) Risposta ad analogo interpello della Direzione regionale Entrate Lazio (pagine 2) 

Il presente atto d’interpello si compone di n. X pagine più n. Y allegati

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