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     B i t u r b o    C l u b    I t a l i a    

L e g i s l a z i o n e

Delibera A.S.I. 23-01-2002

IL PRESIDENTE   Avv. Roberto LOI   
   Torino, li 23/01/2002                   

                                                                                    A Tutti i Club   federati

          Presa visione del sito www.finanze.it   del “Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche fiscali – Auto storiche &Moto storiche (elenco ASI) ”,    l’ASI precisa che tale elenco corrisponde ai veicoli esaminati individualmente dalle  Commissioni  Tecniche  in seguito alla delibera del 20.04.2001 e non già all’elenco preteso – e non dovuto – da altri soggetti.

            Ne consegue che per l’ASI, così come specificato nella lettera del 14.01.2002 inviata al suddetto Ministero, tali veicoli non sono i soli di particolare interesse storico e collezionistico, rimanendo, invece, in vigore la successiva delibera in data 09.11.2001, con cui l’Ente Federale ha deciso “di individuare, anno per anno, i veicoli di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 63 Legge 342/2000, stabilendo, per l’ anno in corso, che siano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli costruiti entro il 31.12.1981 che siano in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico Nazionale per il rilascio dell’Attestato di iscrizione”.

Si trascrive il testo del suddetto Regolamento che contiene le condizioni per ottenere il sopra menzionato Attestato di iscrizione.

“L’Attestato di iscrizione (Art. 2.2.1 del Regolamento Tecnico Nazionale) è il documento che consente di ottenere il trattamento previsto dagli artt. 60 del Codice della Strada e 215 del suo regolamento, l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso ai sensi dell’art. 5 del DL 30/12/1982 convertito in Legge 28.02.83 n. 53 e successive modifiche, nonché il particolare trattamento assicurativo (se richiesto dalle Compagnie di Assicurazione) e per le pratiche di sdoganamento.  

Viene rilasciato anche ad probationem ai sensi dell’art. 63 commi 2 e 3 della Legge 342/2000 a tutti i veicoli costruiti da oltre 20 anni purché dotati di:

-         Carrozzeria e/o telaistica conforme all’originale;

-         Motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;

-         interni/selleria decorosi.

L’attestato di iscrizione può essere rilasciato autonomamente oppure congiuntamente  al certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche ed al certificato d’Identità allorché vengano richiesti questi ultimi due.

In entrambi i casi l’attestato di iscrizione non determinerà costi per il rilascio ma per ottenere un duplicato bisognerà versare 10,33 Euro (Lire 20.000) per diritti di segreteria”.
Si precisa ancora, che il suddetto elenco, in cui sono stati individuati dei singoli veicoli, è stato preso a campione dal suddetto Ministero per ritenere tutti i veicoli appartenenti alle marche e ai modelli elencati, di particolare interesse storico e collezionistico e, come tali, esentabili ai sensi del 2° e 3° comma dell’art. 63 della Legge 342/2000, mentre la marca e il modello indicato dall’ASI si riferisce ai singoli veicoli esaminati.    
Dal concreto si è passati all’astratto.         
Tanto per Vostra conoscenza, con preghiera di dare rilievo necessario a quanto sopra per non ingenerare false opinioni negli appassionati collezionisti.  

            Vi ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

             Il Presidente ASI                   
           Avv. Roberto LOI                                                                                   Torino, li 23/01/2002  

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  LA SEGRETERIA     Torino, 20/12/2001

AI SIGNORI PRESIDENTI           DEI CLUB FEDERATI                 
LORO SEDI  

La presente per comunicare che il Consiglio Federale dell’ASI, nella riunione del 9 novembre u.s., ha nuovamente affrontato l’argomento riguardante l’art. 63 legge 342/2000 e ha assunto in proposito una nuova delibera. Per Vostra conoscenza riportiamo di seguito integralmente la delibera preceduta dalle motivazioni che l’hanno determinata.
        “Il Consiglio Federale dell’A.S.I., nella propria riunione del 09.11.2001, sentiti i Presidenti delle proprie Commissioni tecniche e legale,

- premesso che, nel sistema legislativo italiano vigente, l’unica definizione di “veicoli d’interesse storico e collezionistico” è quella contenuta nell’art. 60, comma 4, del C.d.S., secondo il quale sono tali esclusivamente “quelli per cui risulta l’iscrizione nei Registri A.S.I., FIAT, LANCIA e ALFAROMEO”

- premesso che, l’art. 63, Legge 342/2000 ha sostanzialmente recepito, senza dettare differenti criteri, tale definizione ed individuazione per cui le stesse non possono che essere fatte dall’A.S.I. in conformità dei propri criteri e Regolamenti;

- considerato che, l’individuazione dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico prevista dal comma 3, dell’art. 63 L.342/2000, di cui alle categorie indicate alle lettere a) e b), non può essere fatta se non mediante esame di ogni singolo veicolo, stante l’inesistenza o l’incompletezza di elenchi presso i costruttori, mentre per quelli di cui alla lettera c), stante la lettura dello stesso, porta a non poter escludere alcun modello – in virtù della casistica indicata – se non con l’applicazione di criteri non omogenei e, pertanto, penalizzanti ingiustamente alcuni contribuenti, visti i fini della conservazione del patrimonio storico motoristico previsti dal Legislatore con l’emanazione del provvedimento legislativo in oggetto, coincidenti con quell istatutari dell’ A.S.I.;

- rilevato che, comunque, ad oggi l’A.S.I., previa comunicazione data con il proprio mezzo di stampa “La Manovella”, della precedente propria deliberazione del 20.04.2001, in ottemperanza alla stessa e, constatata la mancata risposta del Ministero competente alle proprie osservazioni inviate in data 25.06.2001, a seguito di pari richiesta da parte di quest’ultimo, ha provveduto ad esaminare tutte le richieste rivolte dai propri tesserati, trasmettendo all’Ufficio competente gli elenchi dei veico i esaminati e ciò atitolo gratuito;

- rilevato, inoltre, avuto riguardo alle richieste rivolte anche da non tesserati e all’impossibilità giuridica di evadere le stesse, essendo l’A.S.I. associazione privata riconosciuta con D.P.R. n. 977/80 in data 24.10.80, e non volendo, né potendo, assumersi una pubblica funzione;

- ritenuto, infine, che così decidendo l’A.S.I. attua il proprio Statuto, pur rispettando in modo sostanziale la Legge in oggetto, favorendo la conservazione del patrimonio motoristico storico

- tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

di individuare, anno per anno, i veicoli di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 63 L. 342/2000, stabilendo, per l’anno in corso, che siano di particolare interesse storico e collezionistico i veicoli, costruiti entro il 31.12.1981, in possesso dei requisiti previsti dal proprio Regolamento Tecnico nazionale per il rilascio dell’“attestato di iscrizione”.

*****
La delibera di cui sopra annulla  la precedente (20/04/2001)

*****

Il Consiglio Federale, rilevato che nel corso degli anni, a causa dell’emanazione di norme aventi rilievo in materie diverse si è determinata la necessità di rilasciare più certificati con valenze sostanziali spesso equivalenti, ma derivanti da presupposti legislativi diversi,  al fine di porre ordine e di semplificare sia sotto il profilo burocratico,  sia sotto il profilo sostanziale, la quantità e la valenza dei documenti rilasciabili, ha deliberato di rilasciare solo tre certificazioni:  

 -    Attestatod’iscrizione

-         CertificatosostitutivodelleCaratteristicheTecniche

-         Certificato d’Identità

-        L’attestato d’iscrizione (Art. 2.2.1 del Regolamento Tecnico Nazionale) è il documento che consente di ottenere il trattamento previsto dagli artt. 60 del Codice della Strada e 215 del suo regolamento, l’esenzione dal pagamento della tassa di possesso ai sensi dell’art. 5 del DL 30/12/82 convertito in Legge 28/2/83 n. 53 e successive modifiche, nonché il particolare trattamento assicurativo (se richiesto dalle Compagnie di Assicurazioni) e per le pratiche di sdoganamento.

Viene rilasciato anche ad probationem ai sensi dell’art. 63 commi 2 e 3 della Legge 342/2000 a tutti i veicoli costruiti da oltre venti anni purchè dotati di: 
     
- carrozzeria e/o telaistica conforme all’originale;

 -motore del tipo montato in origine dal costruttore o compatibile;

 -interni/selleria decorosi.


       L’attestato d’iscrizione può essere rilasciato Autonomamente oppure Congiuntamente al Certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche ed al Certificato d’identità allorché vengano richiesti questi ultimi due.

In entrambi i casi l’attestato d’iscrizione non determinerà costi per il rilascio, ma per ottenere un duplicato bisognerà versare  10.33 Euro (20.000) per diritti di segreteria .  

PRECISAZIONI OPERATIVE:

In virtù di quanto sopra, i tesserati che hanno presentato la “domanda di attestazione di conformità” (riferita ai veicoli dai 20 ai 30 anni – legge 342/2000) riceveranno dall’ASI, sempre che i veicoli abbiano i requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale, l’attestato d’iscrizione che conferma l’iscrizione nei registri ASI del veicolo cui si riferiscono.

L’attestato d’iscrizione, in base alla delibera assunta non sarebbe necessario ai fini dell’art. 63 legge 342/2000; tuttavia l’ASI per i propri tesserati lo rilascerà (a richiesta) perchè costituisce prova del diritto all’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche in quanto attesta che il veicolo è di particolare interesse storico e collezionistico secondo regolamento dell’ASI,  e giustifica quindi il pagamento della tassa forfetaria di circolazione (50.000 le auto e 20.000 le moto).  

           Per ottenere l’attestato d’iscrizione, occorrerà presentare la “domanda d’iscrizione” (e non più il modulo verde) solo se richiesto autonomamente (cioè indipendentemente dalla domanda di certificato d’Identità o di certificato sostitutivo delle caratteristiche  tecniche). In questo caso l’esame del veicolo è a cura del CT di club il quale dopo aver esaminato il veicolo, dovrà apporre sulla domanda la propria firma a conferma della rispondenza del veicolo ai requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale come sopra descritti.  

          Non bisognerà presentare la “domanda d’iscrizione” nel caso in cui si richiedano i Certificati d’Identità e/o sostitutivo delle Caratteristiche Tecniche perché in queste circostanze, l’attestato d’iscrizione  sarà emesso contestualmente al certificato richiesto.

                    Al fine di consentirci (qualora richiesto) l’inoltro dei dati dei veicoli che usufruiscono dell’esenzione al Ministero delle Finanze, è importante specificare sulla modulistica ASI (domanda di iscrizione e domanda di certificato d’identità) se si intende usufruire di detto beneficio fiscale. In mancanza di tale specifica, la Segreteria emetterà l’attestato d’iscrizione, ma non segnalerà alcunché al predetto Ministero.  

*****  

Riassumendo:  

        i veicoli ultratrentennali, in relazione all’art. 63 legge 342/2000, sono esenti automaticamente dal pagamento delle tasse automobilistiche, ma sono soggetti al pagamento della tassa forfetaria di circolazione in caso di loro utilizzo. Ciò significa che non c’è alcun obbligo di passare attraverso l’ASI per usufruire del beneficio fiscale.

       Per i veicoli (auto-moto-utilitari) dai 20 ai 30 anni in possesso dei requisiti previsti dal regolamento tecnico nazionale (accertati dal CT di Club), sempre ai tesserati che lo richiedono presentando la domanda d’iscrizione o contestualmente al Certificato sostitutivo delle caratteristiche e al Certificato d’Identità), sarà rilasciato gratuitamente l’attestato d’iscrizione, che in questo caso (art. 63 Legge 342/2000 commi 2 e 3), costituisce prova del diritto all’esenzione dalle tasse automobilistiche, anche se, ribadiamo, tale attestato non è necessario

            -         ai proprietari di veicoli ultratrentennali (auto-moto-utilitari) in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento Tecnico Nazionale (accertati dal CT di Club) che desiderano l’esenzione totale dalla tassa di proprietà (legge 53 dell’83) viene rilasciato ancora oggi l’attestato d’iscrizione. La richiesta di esenzione al Ministero competente viene però inoltrata direttamente dall’ASI attraverso la propria Segreteria. In questo caso l’iscrizione del veicolo all’ASI costituisce titolo per ottenere il beneficio fiscale perché è richiesta espressamente dalla Legge 53/83 che non si ritiene essere stata abrogata.

            -         Intendiamo precisare ancora che in materia la sovrapposizione di norme, non sistematicamente collegate tra di loro, determina comunque sempre dubbi interpretativi per cui questa è la tesi prevalente, ma ciò non toglie che solo la giurisprudenza potrà dare un indirizzo definitivo nel tempo.

            -         L’ASI si potrebbe accollare le spese di difesa per i processi pilota che saranno instaurati.  

Sperando di essere stati chiari nell’esposizione di quanto sopra, confidiamo nella Vostra collaborazione per una corretta gestione del servizio e cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti e gli auguri per le prossime festività natalizie.  

Torino, 20/12/2001  

IL PRESIDENTE                                                                     LASEGRETERIA
Avv.Roberto LOI                                                                         Maria Mazzitelli

   

           P.S.: ricordiamo ancora che dal 1° gennaio 2002, il certificato sostitutivo delle caratteristiche tecniche sarà rilasciato gratuitamente a tutti i veicoli (auto e moto) in possesso di omologazione e/o certificato d’identità.  

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IL PRESIDENTE   Avv. Roberto LOI 

 

COMMENTO ALLA DELIBERA APPLICATIVA DELL’ART.63, COMMA 2 E 3, LEGGE 342/2000

  La delibera del C.F. (attraverso la quale l’A.S.I. esprime l’interpretazione ufficiale data dall’Ente all’art.63, comma 2 e 3 della Legge 342/2000) esclude, dunque, la compilazione di una qualsiasi lista di modelli genericamente indicati.

I motivi di tale scelta si riscontrano nella premessa della deliberazione, oltre che nei seguenti:

- innanzitutto , la non richiesta di un elenco da parte del legislatore per i veicoli da 20 a 30 anni;

- secondariamente, nella impossibilità di redigere un eventuale elenco per alcune categorie di veicoli indicate nella Legge;

- infine, per un motivo sostanziale: il Legislatore ha demandato ad A.S.I. ed FMI (solo per le moto) il compito di individuare con propria determinazione, i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, compresi tra i 20 e i 30 anni, e ciò al fine di costituire una categoria di veicoli prodromica a quella dei veicoli di 30 anni che saranno, comunque, esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche, poiché il raggiungimento di tale età, sotto il profilo fiscale, gli stessi hanno ampiamente assolto alla funzione per cui lo specifico tributo è stato istituito.

            Come può, pertanto, l’A.S.I. indicare se un modello è esentabile o meno senza creare una disparità di trattamento, sotto il profilo fiscale, al cittadino?

            Vi può essere un veicolo ultraventennale, ridotto ad un ammasso di ruggine o completamente trasformato che, come tale, non può svolgere la funzione culturale di memoria per i posteri e, conseguentemente, nulla ha di storico da consentirgli di beneficiale della disposizione del 2° comma dell’art. 63, così come un veicolo conservato attraverso un uso attento ed una manutenzione accurata, ovvero attraverso un restauro “intelligente” che, come tale, è degno di conservazione e, quindi, di beneficiare dell’esenzione fiscale.

            Sono queste situazioni completamente diverse che l’A.S.I., non potendo verificare direttamente, deve consentire di essere, comunque, trattate in modo diverso.

            L’Ente Federale si era reso disponibile, come per il passato, a svolgere il compito di discriminare in funzione delle situazioni concrete che le venivano sottoposte.

Il Legislatore ha fatto capire che ciò non gli era gradito e, pertanto, in applicazione di principi giuridici universalmente riconosciuti, ha ribadito, per una maturazione di pensiero protrattasi per oltre 40 anni, che un veicolo è di particolare interesse storico e collezionistico se rispetta i propri regolamenti cui ha rinviato per la valutazione dell’applicabilità del beneficio dell’esenzione.

            Quindi tutti i cittadini possono possedere un veicolo di particolare interesse storico, però a fronte di precise condizioni minime, riconducibili all’autenticità e all’originalità del veicolo stesso nelle parti essenziali che lo compongono:

  1. la carrozzeria (per le auto) o la telaistica (per le moto);
  2. il motore (quantomeno del tipo montato in origine dal costruttore);
  3. gli interni (che devono essere quantomeno decorosi) Intendendosi per tali quelli conservati da un proprietario che ha usato il veicolo per 20 anni con la cura media necessaria nella gestione di un tale bene destinato al trasporto di persone.

Ai tesserati, proprietari di tali veicoli, l’A.S.I. rilascia un “attestato di iscrizione”, in quanto il veicolo è iscritto nei propri Registri come veicolo storico degno di beneficiare dei vantaggi che nel tempo si sono sommati: fiscali (tassa di circolazione e doganale), assicurativi e circolatori (certificato delle caratteristiche tecniche).

            Tale attestato svolge una funzione per ciò che concerne l’art. 63 Legge in oggetto, “ad probationem” e non costitutiva di un diritto.

            Il cittadino, non tesserato A.S.I., dovrà stabilire autonomamente se il proprio veicolo rispetta tali condizioni minime e, pertanto, potrà usufruire dei benefici fiscali in oggetto.

            Nulla di più e nulla di meno l’A.S.I. ha potuto-dovuto fare in materia: ha tutelato ancora una volta i propri tesserati e non ha impedito agli altri cittadini di usufruire di un beneficio da cui non possono essere esclusi.

            Tutti dovranno capire che, ancora una volta, la funzione di salvaguardia del patrimonio storico motoristico nazionale è stata svolta con cognizione di causa e con la sensibilità di una decisione fondata sulla cultura.  

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SEGRETERIA   -  07/02/2001

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